TFR dipendenti pubblici: cambia l’invio dei dati all’INPS, le ultime novità

L’INPS ha comunicato le modalità di trasmissione dei dati per l’erogazione del TFR dei dipendenti pubblici. È ammessa una sola procedura.

Con il Messaggio dell’8 maggio 2023, l’INPS ha specificato qual è l’unica procedura consentita per la sistemazione e la certificazione della condizione assicurativa ai fini del TFR dei dipendenti pubblici. Nello specifico, si dovrà procedere telematicamente.

Il cambiamento si inserisce nell’ambito di un processo di digitalizzazione cominciato lo scorso novembre, per effetto del quale, la modalità telematica di inoltro della pratica di TFR diviene quella esclusiva. Di conseguenza, i Modelli cartacei del TFR1 e TFR2 verranno sostituiti dal cd. Ultimo Miglio TFR, da parte del datore di lavoro.

L’utilizzo del Modulo cartaceo rimarrà solo in specifiche circostanze. Sarà consentito ancora per i rapporti di lavoro cessati a causa di decesso, per i quali non è stato possibile utilizzare il servizio Anticipo DMA e per quelli interrotti in seguito a dimissioni volontarie, senza diritto a pensione. Il modello cartaceo potrà essere usato anche per comunicare eventuali variazioni contrattuali.

Continuerà, inoltre, ad essere utilizzato il flusso telematico MIUR/MEF per l’inoltro delle informazioni relative al comparto scuola, per l’erogazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TFR dipendenti pubblici: modalità di pagamento

Il Trattamento di Fine Rapporto è una prestazione riconosciuta ai lavoratori, al termine della propria carriera lavorativa. Per i dipendenti pubblici, l’ammontare si calcola accantonando, per ciascun anno di servizio, una quota corrispondente al 6,91% dello stipendio annuo e delle relative rivalutazioni. Per le frazioni di anno, invece, la quota è proporzionalmente diminuita e si considera come mese intero qualsiasi periodo lavorativo pari o superiore a 15 giorni.

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Inoltro telematico dei dati per il pagamento del TFR (gentechevainmontagna.it)

Ai sensi dell’art. 1, comma 484, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il versamento del TFR ai dipendenti pubblici beneficiari avviene nel seguente modo:

  • in un’unica soluzione, se la cifra lorda spettante è uguale o minore di 50 mila euro;
  • in 2 quote annuali, se il totale lordo è maggiore di 50 mila euro ma minore di 100 mila euro. Viene pagata una prima rata di 50 mila euro ed una seconda pari alla cifra residuale;
  • in 3 quote annuali, se l’ammontare totale lordo è maggiore di 100 mila euro. In quest’ipotesi, la prima e la seconda rata sono di 50 mila euro, mentre la terza ammonta all’importo restante e vengono corrisposte dopo 12 e 24 mesi dal pagamento della prima rata.

Il TFR è, infine, pagato d’ufficio e, dunque, il dipendente non deve presentare alcuna domanda. L’importo spettante può essere versato attraverso accredito sul conto corrente bancario o postale oppure tramite una qualsiasi altra modalità di pagamento elettronico.

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