Ferie non godute: ti arrivano tanti soldi con la nuova sentenza UE, non farti fregare

Il tema delle ferie non godute è, da sempre, molto spinoso. Oggi una sentenza europea cambia totalmente lo scenario

Le ferie, per i lavoratori, sono un diritto sancito anche dalla Costituzione. Ci sono situazioni in cui, per vari motivi, i dipendenti non riescono ad usufruire delle ferie accumulate durante l’anno però. In questi casi, è importante conoscere i propri diritti e sapere come ottenere il rimborso per le ferie non godute.

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Ferie non godute: una sentenza mette tutto in discussione – Gentechevainmontagna.it

Innanzitutto, è importante chiarire che i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie retribuite in base alla propria anzianità e al contratto di lavoro. Questo diritto è garantito dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento o dal contratto individuale stipulato con il datore di lavoro. Le ferie non godute possono accumularsi nel corso dell’anno e, in molti casi, i lavoratori non riescono a usufruirne per intero entro la fine dell’anno solare.

In tali situazioni, cosa succede alle ferie non godute? In base alla normativa italiana, i lavoratori hanno il diritto di ricevere un rimborso economico per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro. Questo significa che, se un dipendente lascia il lavoro e ha ferie non utilizzate, ha diritto a un pagamento corrispondente al valore monetario delle ferie non godute.

Ferie non godute: cosa dice la sentenza UE

Adesso, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha posto l’accento sul diritto dei lavoratori alle ferie non godute. Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la decisione della Corte, le ferie residue devono sempre essere pagate, sia nel settore pubblico che in quello privato. Anche quando il rapporto di lavoro termina per decisione del lavoratore.

Ferie non godute cosa dice la sentenza
Ferie non godute: la sentenza UE cambia tutto – Gentechevainmontagna.it

La sentenza, emessa il 18 gennaio 2024, è stata il risultato di una causa sollevata dal tribunale di Lecce. Ha confermato che l’indennità sostitutiva delle ferie, ossia la loro monetizzazione, spetta sempre al lavoratore. Questo diritto non può essere negato né limitato, neppure nel caso in cui il lavoratore non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio.

La decisione è stata presa in risposta alla richiesta di interpretazione della normativa europea in materia di ferie annuale e del diritto dei lavoratori ad essere compensati per le ferie non godute. I datori di lavoro devono garantire ai propri dipendenti il diritto di prendersi le ferie annuali retribuite e di ricevere un’indennità sostitutiva nel caso in cui non siano in grado di usufruirne.

La vertenza ha coinvolto un funzionario del Comune di Copertino che aveva richiesto il pagamento di un’indennità sostitutiva per 79 giorni di ferie maturate ma non godute al momento delle sue dimissioni volontarie per andare in pensione anticipata. Il Comune di Copertino aveva inizialmente respinto la richiesta di pagamento sostenendo che il dipendente fosse consapevole del suo obbligo di fruire delle ferie residue prima della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la Corte Europea ha ribadito che le ferie sono un diritto inalienabile e irrinunciabile che va fruito regolarmente oppure monetizzato.

Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è un credito da risarcire al lavoratore. E la Corte ha confermato l’incompatibilità del divieto di monetizzazione previsto nella normativa italiana per i dipendenti pubblici con il diritto europeo. Questa decisione ha importanti implicazioni sia per i lavoratori che per lo Stato italiano.

La sentenza ha stabilito che il divieto di pagamento delle ferie non godute, anche se motivato da ragioni di contenimento della spesa pubblica o esigenze organizzative del datore di lavoro, viola non solo le norme comunitarie ma anche l’articolo 36 della Costituzione italiana. Esso, infatti, garantisce ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Inoltre, la Corte ha precisato che il lavoratore ha solo l’onere di provare di non aver goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrare di aver fatto tutto il possibile affinché il lavoratore potesse fruire delle ferie annuali retribuite. Questa decisione potrebbe comportare un imponente debito da parte dello Stato italiano nei confronti dei dipendenti pubblici. Le stime, infatti, indicano un credito complessivo di oltre 5 milioni di ferie accumulate negli anni e non godute solo nel settore sanitario, per un valore stimato di circa 4 miliardi di euro.

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