Auto acquistata con la 104: attenzione alla novità e ai rischi

Tra le varie agevolazioni previste dalle Legge 104 c’è quella relativa all’acquisto dell’automobile. Ma c’è un “dettaglio” che molti, purtroppo, dimenticano di considerare.  

Le statistiche dicono che il numero di persone affette da disabilità in Italia è in continuo aumento e ciò si traduce anche in un sempre più massiccio ricorso alle agevolazioni previste dalla Legge 104. Tra queste, come noto, c’è la possibilità di acquistare un’automobile a condizioni particolarmente vantaggiose, sia da parte del soggetto disabile sia da parte dei familiari che devono provvedere a trasportarlo. Vale la pena di chiedersi però cosa succede se, una volta comprato il veicolo, la situazione dovesse improvvisamente mutare.

Auto acquistata 104, novità
L’Agenzia delle Entrate e decesso del beneficiario: cosa succede all’automobile acquistata con la 104- (Gentechevainmontagna.it)

Il punto non è tanto l’acquisto, ma l’eventuale successiva vendita: cosa succede se, per sventura, l’auto in questione non dovesse più servire? Per esempio, in caso di decesso del beneficiario o per qualsiasi altro motivo che renda necessario disfarsi del mezzo? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate a tal riguardo.

Tutti i vincoli dell’auto acquistata con la 104

Una delle domande più gettonate, tra chi eredita un’auto acquistata con le agevolazioni fiscali della Legge 104, è se sia possibile vendere il mezzo in caso di decesso del beneficiario senza attendere i due anni normalmente previsti e senza dover pagare una differenza d’imposta. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale operazione è permessa. Ecco cosa dice la risoluzione 136/E.

Auto acquistata 104, rischi
L’Ade dice: il trasferimento dopo un lutto non rientra nei casi previsti dalla norma antielusiva- (Gentechevainmontagna.it)

In risposta al quesito di un contribuente che aveva ereditato una vettura acquistata con un’aliquota IVA ridotta al 4% grazie allo status di disabilità del beneficiario, l’Ade ha chiarito che il trasferimento dopo un evento luttuoso non rientra nei casi previsti dalla norma antielusiva, trattandosi di una circostanza involontaria e non equiparabile a una cessione intenzionale a terzi.

Non solo: la vendita del veicolo da parte dell’erede, anche se avviene prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, non è soggetta alle restrizioni imposte per prevenire l’abuso delle agevolazioni, per cui non è necessario integrare l’IVA (l’acquisto non è stato effettuato con l’intento elusivo, ma per soddisfare le esigenze del disabile).

Ricordiamo a questo proposito, che la possibilità di acquistare un’auto con l’IVA al 4% grazie alla Legge 104 è riservata a specifiche categorie di persone con disabilità: non vedenti e sordi, soggetti con handicap psichici o mentali, con gravi limitazioni nella di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, o ancora con ridotte o impedite capacità motorie.

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